Art. 24
Convenzione

Art. 24

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In vigore dal 27 gen 1999
Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa e manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-24