Convenzione

Art. 29

In vigore dal 27 gen 1999
Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dell', lettere da a) a c), e dell' lettera a), salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall'autorità competente dello Stato d'origine.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-29

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