Convenzione

Art. 33

In vigore dal 27 gen 1999
Quando un'autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l'Autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene. L'Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-33

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