Convenzione

Art. 37

In vigore dal 27 gen 1999
Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-37

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