Convenzione

Art. 41

In vigore dal 27 gen 1999
La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall', sia pervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d'origine.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-41

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