Convenzione
Art. 44
In vigore dal 27 gen 1999
1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell', comma 1.
2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.
3. L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti Gi essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della notifica prevista dall', lettera b). Tale eventuale obiezione potrà altresì essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione, successive all'adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-44