Convenzione
Art. 36
In vigore dal 27 gen 1999
Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili in differenti unita territoriali:
a - qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s'intende fatto alla residenza abituale in una unità territoriale di questo Stato;
b - qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla legge in vigore nell'unita territoriale pertinente:
c - qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità pubbliche dello Stato s'intende fatto alle autorità abilitate ad agire nell'unita territoriale pertinente;
d - qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s'intende fatto agli organismi abilitati nell'unità territoriale pertinente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-36