Convenzione

Art. 35

In vigore dal 27 gen 1999
Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo sollecito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo