Convenzione

Art. 28

In vigore dal 27 gen 1999
La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine, che richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca l'affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-28

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