Art. 16
Convenzione

Art. 16

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In vigore dal 27 gen 1999
1. Se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine: a - redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, non che circa le sue necessità particolari; b - tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale; c - si assicura che i consensi previsti dall' sono stati ottenuti; e d - constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato e nel superiore interesse del minore. 2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota.
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