ConvenzioneTitolo III

Art. 7

In vigore dal 21 ago 1998
1. L'accesso diretto ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all', paragrafo 2. 2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all' l'elenco delle proprie autorità competenti nominate a norma del paragrafo 1 per accedere direttamente al Sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, mediante accordo unanime, consentire l'accesso al Sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Tale accordo riveste la forma di un protocollo alla presente convenzione. La decisione degli Stati membri tiene conto di tutti gli accordi reciproci e di ogni parere dell'Autorità comune di controllo di cui all', in merito all'adeguatezza delle misure di protezione dei dati.
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