ConvenzioneTitolo IV

Art. 11

In vigore dal 21 ago 1998
1. Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, correggere o cancellare i dati che ha inserito nel Sistema informativo doganale. 2. Qualora uno Stato membro rilevi o sia portato a rilevare che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati contrariamente alla presente convenzione, esso modifica, completa, corregge o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri Stati membri. 3. Se uno degli Stati membri dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, oppure che è stato inserito o memorizzato nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente convenzione, esso ne avvisa quanto prima possibile lo Stato membro che lo ha fornito. Quest'ultimo controlla il dato in questione e, ove necessario, lo corregge o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli Stati membri della correzione o cancellazione effettuata. 4. Lo Stato membro che al momento di inserire dati nel Sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione suggerita, da una segnalazione precedente, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha effettuato quest'ultima. I due Stati membri cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova, non discordanti dalla prima, vengono inserite nel Sistema. 5. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un'altra autorità competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla correzione o alla cancellazione di dati del Sistema informativo doganale, gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorità competenti, incluse quelle di cui all', paragrafo 4 in materia di correzione o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal Sistema.
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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato dell'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995. — Testo vigente | Portale Normativo