ConvenzioneTitolo VI

Art. 15

In vigore dal 21 ago 1998
1. I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel Sistema informativo doganale, in particolare il diritto di accesso, sono esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in cui sono fatti valere. Qualora le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro interessato lo prevedano, l'autorità di controllo nazionale di cui all' decide in merito alla comunicazione dell'informazione e determina le procedure da seguire. Uno Stato membro che non abbia fornito i dati in questione può comunicare i dati soltanto se ha dato preliminarmente allo Stato membro che ha fornito i dati la possibilità di prendere posizione. 2. Uno Stato membro cui sia stata presentata una richiesta di accesso ai dati personali rifiuta tale accesso se questo può compromettere lo svolgimento del compito giuridico specificato nella relazione di cui all', paragrafo 1, oppure per proteggere i diritti e le libertà di terzi. L'accesso è rifiutato in ogni caso durante il periodo di sorveglianza discreta o di osservazione e rendiconto. 3. In ciascuno Stato membro, chiunque può, conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro interessato, richiedere che i dati personali che lo riguardano siano corretti o cancellati qualora siano di fatto inesatti o siano stati inseriti o memorizzati nel Sistema informativo doganale in violazione dello scopo previsto all', paragrafo 2 della presente convenzione o dell' della convenzione di Strasburgo 1981. 4. Nel territorio di ciascuno Stato membro, chiunque può, conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, adire il tribunale o l'autorità competente a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in questione, oppure, se del caso, presentare un ricorso in relazione ai dati personali del Sistema informativo doganale che lo riguardano, al fine di: (i) far correggere o cancellare dati personali di fatto inesatti; (ii) far correggere o cancellare dati personali inseriti o memorizzati nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente convenzione; (iii) ottenere l'accesso ai dati personali; (iv) ottenere un indennizzo a norma dell', paragrafo 2. Gli Stati membri interessati si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive di un tribunale o di un'altra autorità competente, in merito ai punti (i), (ii) e (iii). 5. I riferimenti di cui al presente articolo e all', paragrafo 5, alla "decisione definitiva" non comportano l'obbligo, per uno Stato membro, di presentare un ricorso contro una decisione presa da un tribunale o da un'altra autorità competente.
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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-15

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