Convenzione›Titolo IX
Art. 20
In vigore dal 21 ago 1998
L'amministrazione doganale competente di cui all', paragrafo 1, della presente convenzione è responsabile delle misure di sicurezza di cui all', per quanto riguarda i terminali situati nel territorio dello Stato membro interessato, delle funzioni di riesame di cui all', paragrafi 1 e 2, e peraltro della corretta attuazione della presente convenzione, nei limiti necessari ai sensi delle leggi, regolamenti e procedure di tale Stato membro.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-20