ConvenzioneTitolo X

Art. 21

In vigore dal 21 ago 1998
1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'esattezza, dell'aggiornamento e della legalità dei dati da esso inseriti nel Sistema informativo doganale. Ciascuno Stato membro è altresì tenuto all'osservanza dell' della convenzione di Strasburgo del 1981. 2. Ciascuno Stato membro è responsabile secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure del danno arrecato ad una persona dall'uso del Sistema informativo doganale nello Stato membro in questione. La responsabilità sussiste anche quando il danno è stato arrecato dallo Stato membro che ha fornito dati inesatti o dati contrari alla presente convenzione. 3. Se lo Stato membro contro cui è stata intentata un'azione in relazione a dati inesatti non è lo Stato membro che li ha forniti, gli Stati membri interessati ricercano un accordo sull'eventuale proporzione delle somme versate a titolo di indennizzo da rimborsare da parte del secondo al primo. Le somme concordate sono rimborsate su richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-21

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