Convenzione›Titolo III
Art. 5
In vigore dal 21 ago 1998
1. I dati delle categorie da (i) a (iv) dell' sono inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto ai fini dell'osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici.
2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie da (i) a (iv) dell' possono essere inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attività illecite, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-5