ConvenzioneTitolo III

Art. 4

In vigore dal 21 ago 1998
Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da includere nel Sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie da (i) a (vi) dell' per quanto necessario alla realizzazione dello scopo del Sistema. Nelle categorie (v) e (vi) dell' non devono figurare in nessun caso dati personali. Gli elementi inclusi riguardo alle persone, sono al massimo i seguenti: (i) cognome, cognome da nubile, nome e pseudonimi; (ii) data e luogo di nascita; (iii) cittadinanza; (iv) sesso; (v) segni particolari oggettivi e permanenti; (vi) motivo dell'inclusione dei dati; (vii) azione proposta; (viii) codice di allarme atto a segnalare che la persona ha già fatto uso di armi o di violenza ovvero è sfuggita alle autorità. Non sono comunque inclusi i dati a carattere personale elencati all', prima fase, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, in appresso denominata "convenzione di Strasburgo 1981".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo