Convenzione›Titolo III
Art. 4
In vigore dal 21 ago 1998
Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da includere nel Sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie da (i) a (vi) dell' per quanto necessario alla realizzazione dello scopo del Sistema. Nelle categorie (v) e (vi) dell' non devono figurare in nessun caso dati personali. Gli elementi inclusi riguardo alle persone, sono al massimo i seguenti:
(i) cognome, cognome da nubile, nome e pseudonimi;
(ii) data e luogo di nascita;
(iii) cittadinanza;
(iv) sesso;
(v) segni particolari oggettivi e permanenti;
(vi) motivo dell'inclusione dei dati;
(vii) azione proposta;
(viii) codice di allarme atto a segnalare che la persona ha già
fatto uso di armi o di violenza ovvero è sfuggita alle
autorità.
Non sono comunque inclusi i dati a carattere personale elencati all', prima fase, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, in appresso denominata "convenzione di Strasburgo 1981".
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Prourn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-4