Convenzione›Titolo III
Art. 9
In vigore dal 21 ago 1998
1. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni più rigorose, l'inserimento dei dati nel Sistema informativo doganale è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce.
2. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni più rigorose, l'utilizzazione dei dati del Sistema informativo doganale, compresa l'attuazione di qualsiasi azione ai sensi dell' suggerita dallo Stato membro che ha fornito i dati, è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato che utilizza tali dati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-9