ConvenzioneTitolo III

Art. 10

In vigore dal 21 ago 1998
1. Ciascuno Stato membro designa l'amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del Sistema informativo doganale. 2. Tale amministrazione è responsabile del corretto funzionamento del Sistema informativo doganale nello Stato membro e prende le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione. 3. Gli Stati membri si comunicano vicendevolmente quale è l'amministrazione competente di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo