Convenzione›Titolo III
Art. 6
In vigore dal 21 ago 1998
1. Se le azioni suggerite di cui all', paragrafo 1 sono attuate, è possibile raccogliere e trasmettere interamente o in parte, le informazioni seguenti allo Stato membro che ha fornito i dati:
(i) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di
trasporto, dell'impresa o della persona oggetto di
segnalazione;
(ii) il luogo, l'ora o il motivo del controllo;
(iii) l'itinerario e la destinazione del viaggio;
(iv) le persone che accompagnano la persona in questione o gli
occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;
(v) il mezzo di trasporto utilizzato;
(vi) gli oggetti trasportati;
(vii) le circostanze relative all'individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, della società e della persona.
Quando dette informazioni sono raccolte nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre prendere iniziative intese a garantire che la discrezione della sorveglianza non sia compromessa.
2. Nel quadro dei controlli specifici di cui all', paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti permessi e a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non ammette il controllo specifico, questo viene automaticamente convertito dal medesimo Stato membro in un'osservazione e rendiconto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-6