Convenzione›Titolo II
Art. 2
In vigore dal 21 ago 1998
1. Le amministrazioni doganali degli Stati membri istituiscono e mantengono un Sistema informativo automatizzato comune a fini doganali, in appresso denominato "Sistema informativo doganale".
2. Il Sistema informativo doganale ha lo scopo, secondo le disposizioni della presente convenzione, di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più efficaci, mediante la rapida diffusione di informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-2