Convenzione›Titolo XI
Art. 26
In vigore dal 21 ago 1998
1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni, e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-26