ConvenzioneTitolo XI

Art. 25

In vigore dal 21 ago 1998
1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea. 2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente redatto dal Consiglio dell'Unione europea. 3. Gli strumenti d'adesione sono depositari presso il depositario. 4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.
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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-25

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