ConvenzioneTitolo X

Art. 22

In vigore dal 21 ago 1998
1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi al funzionamento e alla utilizzazione del Sistema informativo doganale nel proprio territorio. 2. Le altre spese dovute all'attuazione della presente convenzione sono a carico degli Stati membri, ad eccezione di quelle indissociabili dal funzionamento del Sistema informativo doganale ai fini dell'applicazione delle normative doganale e agricola della Comunità. La quota di ciascuno degli Stati membri è determinata in funzione del rapporto esistente tra il suo prodotto nazionale lordo e il totale dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri nell'anno che precede quello in cui i costi sono stati sostenuti. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per "prodotto nazionale lordo" si intende il prodotto nazionale lordo determinato conformemente alla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, sull'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato, o alle disposizioni comunitarie che la modificano o sostituiscono. GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 26.
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