ConvenzioneTitolo VIII

Art. 18

In vigore dal 21 ago 1998
1. È istituita un'autorità comune di controllo composta di due rappresentanti di ciascuno Stato membro provenienti dalle relative autorità nazionali di controllo. 2. L'autorità comune di controllo svolge il proprio compito secondo le disposizioni della presente convenzione e della convenzione di Strasburgo del 1981, tenendo conto della raccomandazione R 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 3. All'autorità comune di controllo spetta sorvegliare il funzionamento del Sistema informativo doganale, esaminare qualsiasi difficoltà di applicazione o interpretazione che possa sorgere durante il funzionamento, studiare eventuali problemi relativi all'applicazione della sorveglianza esterna da parte delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri o all'esercizio dei diritti di accesso al Sistema da parte delle persone, nonché formulare proposte al fine di trovare soluzioni comuni per i problemi. 4. Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità comune di controllo ha accesso al Sistema informativo doganale. 5. Le relazioni elaborate dall'autorità comune di controllo sono trasmesse alle autorità cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni.
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