Convenzione›Titolo VIII
Art. 17
In vigore dal 21 ago 1998
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati inseriti nel Sistema informativo doganale.
Le autorità di controllo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, devono esercitare una sorveglianza ed effettuare controlli esterni per garantire che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nel Sistema informativo doganale non violino i diritti della persona interessata. A tal fine le autorità nazionali di controllo hanno accesso al Sistema informativo doganale.
2. Chiunque può chiedere a qualsiasi autorità nazionale di controllo di verificare i dati a carattere personale del Sistema informativo doganale concernenti la sua persona e l'uso che di essi è stato o è fatto. Tale diritto è disciplinato dalle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in cui è fatta richiesta.
Se i dati sono stati inseriti da un altro Stato membro, la verifica è effettuata in stretto coordinamento con l'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro.
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