ConvenzioneTitolo XI

Art. 24

In vigore dal 21 ago 1998
1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione. 3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro che procede per ultimo a tale formalità.
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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-24

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