Convenzione›Titolo V
Art. 28
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In vigore dal 15 apr 1998
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. L'Europol ha un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione:
1) collabora all'ampliamento degli obiettivi dell'Europol (, paragrafo 2);
2) stabilisce all'unanimità i diritti e i doveri degli ufficiali di collegamento nei confronti dell'Europol ();
3) decide all'unanimità il numero di ufficiali di collegamento che gli Stati membri possono inviare presso l'Europol ();
4) provvede alla preparazione delle norme di applicazione sugli archivi ();
5) partecipa all'adozione delle norme concernenti le relazioni dell'Europol con gli Stati ed organismi terzi di cui all', paragrafo 4 ();
6) definisce all'unanimità le modalità relative alla modifica del sistema di indice ();
7) approva a maggioranza di due terzi le decisioni costitutive degli archivi ();
8) può formulare pareri sulle osservazioni e sulle relazioni dell'autorità di controllo comune ();
9) esamina i problemi sui quali l'autorità di controllo comune richiama la sua attenzione (, paragrafo 5);
10) disciplina i particolari della procedura di controllo della legittimità delle richieste nell'ambito del sistema di informazione ();
11) partecipa alla nomina e alla revoca del direttore e dei vicedirettori ();
12) vigila sulla regolarità della gestione del direttore ();
13) partecipa all'adozione dello statuto del personale ();
14) partecipa all'elaborazione di accordi sulla protezione del segreto e all'adozione della normativa in materia di protezione del segreto ();
15) partecipa all'elaborazione del bilancio, compresa la tabella dell'organico, alla revisione dei conti e allo scarico del direttore per l'esecuzione del bilancio ();
16) adotta all'unanimità il piano finanziario quinquennale ();
17) nomina all'unanimità il controllore finanziario e ne sorveglia l'attività ();
18) partecipa all'adozione del regolamento finanziario ();
19) approva all'unanimità la conclusione dell'accordo sulla sede ();
20) adotta all'unanimità le norme per l'abilitazione degli agenti dell'Europol;
21) delibera, a maggioranza dei due terzi, sulle controversie tra uno Stato membro e l'Europol o tra Stati membri per quanto riguarda i rimborsi da versare a titolo della responsabilità per un trattamento illecito o effettuato in modo non corretto ();
22) collabora a un'eventuale modifica della convenzione ();
23) è responsabile di altri compiti che il Consiglio gli affida in particolare nell'ambito delle disposizioni di applicazione della presente convenzione.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Ciascun membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.
3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi sostituire da un supplente; in caso di assenza del membro titolare, il membro supplente può esercitarne il diritto di voto.
4. La Commissione delle Comunità europee è invitata ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. Il consiglio di amministrazione può tuttavia decidere di deliberare in assenza del rappresentante della Commissione.
5. I membri titolari o supplenti sono autorizzati a farsi accompagnare e consigliare, nelle discussioni del consiglio di amministrazione, da esperti dei rispettivi Stati membri.
6. La presidenza del consiglio di amministrazione è assunta dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio.
7. Il consiglio di amministrazione adotta il suo regolamento interno con decisione presa all'unanimità.
8. Le astensioni non ostano all'adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione che richiedono l'unanimità.
9. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.
10. Il consiglio di amministrazione adotta ogni anno all'unanimità:
1) una relazione generale sulle attività svolte dall'Europol nell'anno trascorso;
2) una relazione sulle attività previste dall'Europol che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e delle incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol.
Queste relazioni sono presentate al Consiglio, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.
Storico versioni
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