Convenzione›Titolo VI
Art. 38
RESPONSABILITÀ IN CASO DI TRATTAMENTO DI DATI ILLECITO O EFFETTUATO IN MODO NON CORRETTO
In vigore dal 15 apr 1998
RESPONSABILITÀ IN CASO DI
TRATTAMENTO DI DATI ILLECITO O EFFETTUATO IN MODO NON CORRETTO
1. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla sua legislazione nazionale, di qualsiasi danno causato ad una persona in ragione di dati contenenti errori di diritto o di fatto, memorizzati o trattati in sede di Europol. Soltanto lo Stato membro nel quale si è verificato il danno può essere oggetto di un'azione legale a scopo di indennizzo da parte della vittima, che si rivolge alle giurisdizioni competenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro in questione. Uno Stato membro non può invocare il fatto che un'altro Stato membro o l'Europol abbia trasmesso dati non corretti per sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una persona lesa, che le incombe conformemente alla sua legislazione nazionale.
2. Se questi dati contenenti errori di diritto o di fatto risultano da una trasmissione effettuata in modo non corretto o dal mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione da parte di uno o più Stati membri ovvero da una memorizzazione o trattamento illecito o effettuato in modo non corretto da parte dell'Europol, quest'ultimo o lo Stato membro ovvero gli Stati membri sono tenuti al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo d'indennizzo, a meno che i dati non siano stati utilizzati dallo Stato membro sul cui territorio è stato commesso il danno in violazione della presente convenzione.
3. Qualsiasi disaccordo tra questo Stato membro e l'Europol o un altro Stato membro, relativo al principio o all'importo di detto rimborso, deve essere sottoposto al consiglio d'amministrazione, che delibera alla maggioranza dei due terzi.
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