Convenzione›Titolo VI
Art. 40
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In vigore dal 15 apr 1998
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia sorta tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio conformemente alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea al fine di giungere ad una soluzione.
2. Se entro sei mesi non è stata trovata una soluzione, gli Stati membri parti della controversia decidono di comune accordo le modalità in base alle quali comporre detta controversia.
3. Le disposizioni sui mezzi di ricorso di cui alla regolamentazione relativa al regime applicabile agli agenti temporanei e ausiliari delle Comunità europee si applicano, per analogia, al personale dell'Europol.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-40