ConvenzioneTitolo VII

Art. 43

MODIFICA DELLA CONVENZIONE

In vigore dal 15 apr 1998
MODIFICA DELLA CONVENZIONE 1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del consiglio di amministrazione adotta all'unanimità, nel quadro dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea, modifiche della presente convenzione, che raccomanda agli Stati membri di adottare conformemente alle rispettive norme costituzionali. 2. Le modifiche entrano in vigore in base all', paragrafo 2 della presente convenzione. 3. Tuttavia il Consiglio che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea può decidere, su iniziativa di uno Stato membro e previo esame da parte del consiglio di amministrazione, di arricchire, modificare o completare le definizioni delle forme di criminalità riportate nell'allegato. Può inoltre decidere di introdurre nuove definizioni per quanto riguarda queste forme di criminalità. 4. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche.
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