ConvenzioneTitolo VI

Art. 41

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

In vigore dal 15 apr 1998
PRIVILEGI E IMMUNITÀ 1. L'Europol, i membri degli organi, i suoi vicedirettori e agenti godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in conformità di un protocollo che stabilisce le norme da applicare in tutti gli Stati membri. 2. Il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri concordano in termini identici, per gli ufficiali di collegamento inviati dagli altri Stati membri nonché per i loro familiari, i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti di tali ufficiali presso l'Europol. 3. Il protocollo di cui al paragrafo 1 è adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea ed è adottato dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-41

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