Convenzione›Titolo VII
Art. 42
RELAZIONI CON GLI STATI ED ORGANISMI TERZI
In vigore dal 15 apr 1998
RELAZIONI CON GLI STATI ED ORGANISMI TERZI
1. Qualora ciò sia utile per svolgere le funzioni di cui all' l'Europol instaura e mantiene relazioni di cooperazione con gli organismi terzi di cui all', paragrafo 4, punti 1-3. Il consiglio di amministrazione, deliberando all'unanimità, stabilisce le norme che disciplinano tali relazioni.
L', paragrafi 4 e 5 e l', paragrafo 2 restano impregiudicati; uno scambio di dati di carattere personale può aver luogo solo nel rispetto delle disposizioni dei titoli II, III e IV della presente convenzione.
2. Qualora ciò sia necessario per svolgere le funzioni definite all', l'Europol può inoltre instaurare e mantenere relazioni con gli Stati e gli altri organismi terzi di cui all', paragrafo 4, punti 4-7. Il Consiglio, che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione, stabilisce norme che disciplinano le relazioni di cui alla prima frase. Si applica per analogia il disposto dell', terza frase.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-42