Convenzione›Titolo I
Art. 3
FUNZIONI
In vigore dal 15 apr 1998
FUNZIONI
1. Per conseguire l'obiettivo definito dell', paragrafo 1 l'Europol svolge prioritariamente le seguenti funzioni:
1) agevolare lo scambio di informazioni fra Stati membri;
2) raccogliere, riunire ed analizzare informazioni;
3) comunicare senza indugio ai servizi competenti degli Stati membri, attraverso le unità nazionali definite all', le informazioni che li concernono e informarli immediatamente dei collegamenti constatati tra fatti delittuosi;
4) facilitare le indagini negli Stati membri trasmettendo alle unità nazionali tutte le pertinenti informazioni al riguardo;
5) gestire raccolte informatizzate di informazioni contenenti dati conformemente agli .
2. Per migliorare tramite le unità nazionali la cooperazione e l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri nell'ambito degli obiettivi definiti all', paragrafo 1, l'Europol svolge inoltre le seguenti ulteriori funzioni:
1) approfondire le conoscenze specializzate utilizzate dai servizi competenti degli Stati membri nel quadro delle loro indagini e offrire consigli per le indagini;
2) fornire informazioni strategiche intese a facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili e livello nazionale per le attività operative;
3) elaborare relazioni generali sull'andamento dei lavori.
3. Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo previsto all', paragrafo 1 l'Europol può, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante consigli e attività di ricerca, nei seguenti settori:
1) formazione dei membri dei servizi competenti;
2) organizzazione e equipaggiamento materiale di tali servizi;
3) metodi di prevenzione dei reati;
4) metodi di polizia tecnica e scientifica e metodi di indagine.
Storico versioni
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