ConvenzioneTitolo VII

Art. 46

ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI

In vigore dal 15 apr 1998
ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI 1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea. 2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. 3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario. 4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-46

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo