Protocollo›Titolo VII
Art. 2
In vigore dal 15 apr 1998
1. Ciascuno Stato membro può, tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione Europol alle condizioni definite al paragrafo 2, lettere a) o b).
2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, può precisare che:
a) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione Europol, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero
b) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione Europol, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-p-2