ConvenzioneTitolo V

Art. 33

LINGUE

In vigore dal 15 apr 1998
LINGUE 1. Le relazioni e tutti gli altri atti e documenti sottoposti al consiglio di amministrazione devono essere presentati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; le lingue di lavoro del consiglio di amministrazione sono le lingue ufficiali dell'Unione europea. 2. I servizi di traduzione necessari per i lavori dell'Europol sono assicurati dal centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-33

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