Convenzione›Titolo V
Art. 33
33 / 55LINGUE
In vigore dal 15 apr 1998
LINGUE
1. Le relazioni e tutti gli altri atti e documenti sottoposti al consiglio di amministrazione devono essere presentati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; le lingue di lavoro del consiglio di amministrazione sono le lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. I servizi di traduzione necessari per i lavori dell'Europol sono assicurati dal centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-33