Convenzione›Titolo V
Art. 29
DIRETTORE
In vigore dal 15 apr 1998
DIRETTORE
1. L'Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio che delibera all'unanimità previo parere del consiglio di amministrazione, conformemente alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, per un periodo di quattro anni prorogabile una volta.
2. Il direttore è affiancato da vicedirettori il cui numero è determinato dal Consiglio e che sono nominati, per un periodo di quattro anni, prorogabile una volta, secondo la stessa procedura prevista al paragrafo 1. Le loro mansioni sono determinate dal direttore.
3. Il direttore è responsabile per:
1) lo svolgimento dei compiti assegnati all'Europol;
2) l'ordinaria amministrazione;
3) la gestione del personale;
4) l'adeguata elaborazione e attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
5) la preparazione dei progetti di bilancio, della tabella dell'organico e del piano finanziario quinquennale nonché l'esecuzione del bilancio dell'Europol;
6) tutti gli altri compiti affidatigli dalla presente convenzione o dal consiglio di amministrazione.
4. Il direttore è tenuto a rendere conto della sua gestione al consiglio di amministrazione. Egli assiste alle riunioni di quest'ultimo.
5. Il direttore è il rappresentante legale dell'Europol.
6. Il direttore e i vicedirettori possono essere sollevati dalle loro funzioni mediante decisione del Consiglio che delibera alla maggioranza di due terzi dei voti degli Stati membri secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione.
7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il primo mandato dopo l'entrata in vigore della convenzione ha una durata di cinque anni per il direttore, di quattro anni per il vicedirettore e di tre anni per il secondo vicedirettore.
Storico versioni
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