Convenzione›Titolo IV
Art. 24
AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE
In vigore dal 15 apr 1998
AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE
1. È istituita un'autorità di controllo comune indipendente incaricata di vigilare, nel rispetto della presente convenzione, sull'attività dell'Europol per accertarsi che la memorizzazione, il trattamento e l'utilizzazione dei dati detenuti dai servizi dell'Europol non ledano i diritti delle persone. L'autorità di controllo comune controlla inoltre la legittimità della trasmissione dei dati provenienti dall'Europol. L'autorità di controllo comune è composta da al massimo due membri o rappresentanti, eventualmente assistiti da supplenti, di ciascuna delle autorità di controllo nazionali; essi offrono pertanto tutte le garanzie di indipendenza e posseggono le capacità richieste. Sono nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri. Ogni delegazione dispone di un voto deliberativo.
L'autorità di controllo comune designa nel suo seno un presidente.
Nello svolgimento delle loro mansioni, i membri dell'autorità di controllo comune non ricevono istruzioni da nessuna autorità.
2. L'Europol è tenuto a assistere l'autorità di controllo comune nello svolgimento delle sue funzioni. Esso è segnatamente tenuto a:
1) fornire le informazioni che essa richiede e permetterle di accedere a tutti i documenti e dossier e in particolare di accedere ai dati memorizzati,
2) permetterle di accedere in qualsiasi momento a tutti i suoi locali,
3) eseguire le decisioni dell'autorità di controllo comune in materia di ricorsi, in conformità delle disposizioni previste all', paragrafo 7 e all', paragrafo 4.
3. L'autorità di controllo comune è anche competente per l'esame delle difficoltà di applicazione e interpretazione connesse con l'attività dell'Europol per quanto riguarda il trattamento e l'utilizzazione di dati di carattere personale, per l'esame di problemi che possono sorgere all'atto del controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo degli Stati membri o nell'esercizio del diritto all'informazione, nonché per l'elaborazione di proposte armonizzate in vista di soluzioni comuni ai problemi che si presentano.
4. Chiunque ha il diritto di chiedere all'autorità di controllo comune di verificare la legittimità e la correttezza dell'eventuale memorizzazione, rilevamento, trattamento ed utilizzazione di dati di carattere personale che lo riguardano, effettuati presso l'Europol.
5. Qualora l'autorità di controllo comune costati violazioni di disposizioni della presente convenzione nella memorizzazione, nel trattamento o nell'utilizzazione di dati di carattere personale, essa invia al direttore dell'Europol le osservazioni che ritiene necessarie ed esige una risposta entro un termine da essa stabilito.
Il direttore tiene informato il consiglio di amministrazione di tutta la procedura. In caso di difficoltà, l'autorità di controllo comune interpella il consiglio di amministrazione.
6. L'autorità di controllo comune redige periodicamente relazioni di attività. Queste sono trasmesse al Consiglio secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea; prima di ciò si lascia al consiglio di amministrazione la possibilità di formulare un parere, che viene allegato alla relazione.
L'autorità di controllo comune decide di rendere pubblica o non rendere pubblica la relazione di attività e, se del caso, decide in merito alle modalità della pubblicazione.
7. L'autorità di controllo comune adotta, con decisione presa all'unanimità, un proprio regolamento interno. Esso è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. Essa costituisce nel suo seno un comitato composto di un membro di ciascuna delegazione, che dispone di un voto deliberativo. Il comitato è incaricato di esaminare con tutti i mezzi appropriati i ricorsi previsti all', paragrafo 7 e all', paragrafo 4. Qualora lo richiedano, le parti, assistite da consulenti ove lo desiderino, sono ascoltate dal comitato. Le decisioni adottate in questo ambito sono definitive nei confronti di tutte le parti in causa.
8. Essa può inoltre istituire una o più commissioni.
9. Essa è consultata sulla parte del progetto di bilancio che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.
10. Essa è assistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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