ConvenzioneTitolo IV

Art. 23

AUTORITÀ DI CONTROLLO NAZIONALE

In vigore dal 15 apr 1998
AUTORITÀ DI CONTROLLO NAZIONALE 1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale incaricata di accertarsi, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, la consultazione e la trasmissione, in qualsiasi forma, all'Europol di dati di carattere personale da parte di detto Stato membro avvengano in modo lecito e che non siano lesi i diritti delle persone. A tal fine l'autorità di controllo ha accesso, prezzo le unità nazionali o gli ufficiali di collegamento, ai dati introdotti dallo Stato membro, contenuti nel sistema di informazione e nel sistema di indice, secondo le procedure nazionali applicabili. Per esercitare il controllo le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai dossier dei rispettivi ufficiali di collegamento nell'ambito dell'Europol. Inoltre, conformemente alle procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali controllano le attività svolte dalle unità nazionali conformemente all', paragrafo 4, e dagli ufficiali di collegamento conformemente all', paragrafo 3, punti 1 e 3 e paragrafi 4 e 5, sempre che tali attività riguardino la protezione dei dati personali. 2. Chiunque ha il diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la legittimità dell'introduzione e della trasmissione all'Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, nonché della consultazione di tali dati da parte del rispettivo Stato membro. Tale diritto viene esercitato secondo la legislazione nazionale dello Stato membro alla cui autorità di controllo nazionale la richiesta è rivolta.
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