ConvenzioneTitolo IV

Art. 20

RETTIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI

In vigore dal 15 apr 1998
RETTIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI 1. Qualora risulti che dati memorizzati presso l'Europol che gli sono stati trasmessi da Stati o organismi terzi o che risultano dalla sua attività di analisi sono errati o sono stati introdotti o memorizzati in contrasto con la presente convenzione, l'Europol deve rettificare o cancellare tali dati. 2. Qualora dati errati o in contrasto con le disposizioni della presente convenzione vengano introdotti direttamente degli Stati membri presso l'Europol, essi sono tenuti a rettificarli o a cancellarli di concerto con l'Europol. Se dati errati sono trasmessi con un altro mezzo appropriato o se gli errori relativi ai dati forniti dagli Stati membri sono dovuti a una trasmissione effettuata in modo non corretto o contrario alle disposizioni della presente convenzione o derivano dall'introduzione, presa in considerazione o memorizzazione effettuate dell'Europol in modo non corretto o contrario alle disposizioni della presente convenzione, l'Europol è tenuto a rettificare o cancellare i dati in collegamento con gli Stati membri interessati. 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 tutti i destinatari di tali dati sono informati senza indugio. Questi ultimi sono altresì tenuti a procedere alla rettifica o alla cancellazione di tali dati. 4. Chiunque ha il diritto di chiedere all'Europol che i dati errati che lo riguardano siano rettificati o cancellati. L'Europol informa il richiedente che i dati che lo riguardano sono stati rettificati o cancellati. Se la risposta dell'Europol non soddisfa il richiedente o se questi non ha ottenuto alcuna risposta entro tre mesi, egli può rivolgersi all'autorità di controllo comune.
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