Convenzione›Titolo IV
Art. 22
RETTIFICA E CONSERVAZIONE DI DATI CONTENUTI IN DOSSIER
In vigore dal 15 apr 1998
RETTIFICA E CONSERVAZIONE DI DATI
CONTENUTI IN DOSSIER
1. Qualora risulti che un intero dossier dell'Europol o dati che vi figurano non sono più necessari per lo svolgimento delle funzioni di quest'ultimo o se tali informazioni sono nel loro insieme in contrasto con le disposizioni della presente convenzione, il dossier o i dati devono essere distrutti. Finché il dossier o i dati in questione non sono effettivamente distrutti, essi devono recare un'indicazione secondo cui la loro utilizzazione è vietata.
Un dossier può non essere distrutto qualora vi sia motivo di supporre che con ciò verrebbero lesi interessi legittimi della persona cui si riferiscono i dati. In questo caso esso deve recare la stessa indicazione secondo cui la sua utilizzazione è vietata.
2. Qualora risulti che dati contenuti nei dossier dell'Europol sono errati, l'Europol deve rettificarli.
3. Qualsiasi persona oggetto di un dossier dell'Europol dispone nei confronti dello stesso di un diritto di rettifica, distruzione del dossier o inserimento di un'indicazione. Si applicano l', paragrafo 4 e l', paragrafi 2 e 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-22