Convenzione›Titolo V
Art. 26
CAPACITÀ GIURIDICA
In vigore dal 15 apr 1998
CAPACITÀ GIURIDICA
1. L'Europol ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri l'Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Esso può in particolare acquistare od alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
3. L'Europol, ha facoltà di concludere un accordo sulla sede con il Regno dei Paesi Bassi e di concludere gli accordi sulla protezione del segreto richiesti a norma dell', paragrafo 6, nonché altri accordi con gli Stati e organismi terzi di cui all', paragrafo 4 nell'ambito delle norme adottate all'unanimità dal Consiglio sulla base della presente convenzione e del titolo VI del trattato sull'Unione europea.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-26