Convenzione›Titolo V
Art. 30
ORGANICO
In vigore dal 15 apr 1998
ORGANICO
1. Il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell'Europol sono guidati nella loro attività dagli obiettivi e dalle funzioni dell'Europol e non possono chiedere nè accettare istruzioni di alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranea all'Europol, salvo diversa disposizione della presente convenzione; il titolo VI del trattato sull'Unione europea resta impregiudicato.
2. I vicedirettori e gli agenti dell'Europol sono posti sotto l'autorità del direttore. Quest'ultimo nomina e revoca gli agenti.
Nella selezione degli agenti egli, oltre a tener conto dell'idoneità personale e della capacità professionale, deve fare in modo di garantire che i cittadini di tutti gli Stati membri e le lingue ufficiali dell'Unione europea siano presi in considerazione in modo adeguato.
3. I particolari sono disciplinati dallo statuto del personale, adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità previo parere del consiglio di amministrazione, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.
Storico versioni
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