Convenzione›Titolo IV
Art. 19
DIRITTO DI ACCESSO
In vigore dal 15 apr 1998
DIRITTO DI ACCESSO
1. Chiunque desideri esercitare il suo diritto di accedere ai dati memorizzati prezzo l'Europol che lo riguardano o di fare verificare tali dati, può a tale scopo presentare a titolo gratuito una domanda, in uno Stato membro di sua scelta, all'autorità nazionale competente che la sottopone quindi senza indugio all'Europol e avvisa il richiedente che quest'ultimo gli risponderà direttamente.
2. La domanda deve formare oggetto di un trattamento completo da parte dell'Europol entro i tre mesi successivi al suo ricevimento da parte dell'autorità nazionale competente dello Stato membro.
3. Il diritto della persona interessata di accedere ai dati che la riguardano o di farli verificare si esercita nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale essa l'ha fatto valere, tenendo conto delle disposizioni seguenti:
Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato preveda la comunicazione relativa ai dati, quest'ultima è rifiutata se ciò è necessario
1) per il corretto svolgimento delle funzioni dell'Europol,
2) per la protezione della sicurezza degli Stati membri e dell'ordine pubblico o per la lotta contro i crimini,
3) per la protezione dei diritti e delle libertà di terzi,
e pertanto le esigenze delle persone interessate alla comunicazione devono passare in secondo piano.
4. Il diritto alla comunicazione si esercita nel rispetto del paragrafo 3 secondo le procedure seguenti:
1) per i dati introdotti nel sistema di informazione di cui all', la comunicazione può essere decisa soltanto se lo Stato membro che ha introdotto i dati e gli Stati membri direttamente interessati da tale comunicazione hanno avuto in precedenza la possibilità di rendere nota la loro posizione, che potrebbe anche consistere in un rifiuto della comunicazione. I dati comunicabili nonché le modalità relative alla comunicazione sono indicati dallo Stato membro che ha introdotto i dati.
2) Per i dati introdotti dall'Europol nel sistema di informazione, gli Stati membri direttamente interessati da tale comunicazione devono aver avuto in precedenza la possibilità di rendere nota la loro posizione, che potrebbe anche consistere in un rifiuto della comunicazione.
3) Per i dati introdotti negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all', la comunicazione è subordinata a un assenso dell'Europol e degli Stati membri che partecipano all'analisi, ai sensi dell', paragrafo 2, e a quello dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione.
Qualora uno o più Stati membri o l'Europol si siano detti contrari alla comunicazione relativa ai dati, l'Europol notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto.
5. Il diritto alla verifica si esercita secondo le procedure seguenti:
Qualora la legislazione nazionale applicabile non preveda la comunicazione relativa ai dati o si tratti di una semplice domanda di verifica, l'Europol, in stretto coordinamento con le autorità nazionali interessate, procede alle verifiche e notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto.
6. Nella risposta a una domanda di verifica o di accesso ai dati, l'Europol informa il richiedente che può presentare un ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune se la decisione non lo soddisfa. Egli può anche rivolgersi all'autorità di controllo comune se la sua domanda non ha avuto risposta entro i termini previsti dal presente articolo.
7. Se il richiedente presenta un ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune di cui all', il ricorso è istruito da tale autorità.
Qualora il ricorso riguardi la comunicazione relativa ai dati introdotti da uno Stato membro nel sistema di informazione, l'autorità di controllo comune decide in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro presso il quale è stata introdotta la domanda. L'autorità di controllo comune consulta in via preliminare l'autorità di controllo nazionale o la giurisdizione competente dello Stato membro da cui proviene il dato. Questa autorità o giurisdizione procede alle verifiche necessarie per stabilire in particolare se la decisione relativa al rifiuto sia stata presa in conformità dei paragrafi 3 e 4, primo comma del presente articolo. In questo caso la decisione, che potrebbe anche consistere in un rifiuto della comunicazione, è presa dall'autorità di controllo comune in stretto coordinamento con l'autorità di controllo nazionale o la giurisdizione competente.
Qualora il ricorso riguardi la comunicazione relativa ai dati introdotti dall'Europol nel sistema di informazione o ai dati memorizzati negli archivi di lavoro per fini di analisi, l'autorità di controllo comune, in caso di opposizione persistente dell'Europol o di uno Stato membro, può, dopo aver sentito l'Europol o lo Stato membro, non tener conto di tale opposizione soltanto con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Se non viene raggiunta tale maggioranza l'autorità di controllo comune notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto.
Qualora il ricorso riguardi la verifica dei dati introdotti da uno Stato membro nel sistema di informazione, l'autorità di controllo comune si accerta che le verifiche necessarie siano state effettuate correttamente, in stretto coordinamento con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha introdotto i dati. L'autorità di controllo comune notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto.
Qualora il ricorso riguardi la verifica dei dati introdotti dall'Europol nel sistema di informazione o dei dati memorizzati negli archivi di lavoro per fini di analisi, l'autorità di controllo comune si accerta che le verifiche necessarie siano state effettuate correttamente dell'Europol. L'autorità di controllo comune notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto.
8. Le disposizioni che precedono si applicano per analogia ai dati non automatizzati detenuti dall'Europol in forma di archivi, ossia a qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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