Accordo
Art. 13
Vendite e trasferimento di proventi
In vigore dal 18 mar 1998
Vendite e trasferimento di proventi
1. Ciascuna Parte contraente concede alle linee aeree designate dell'altra Parte contraente il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in valuta convertibile i servizi di trasporto aereo, compresi i servizi supplementari forniti sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della sua rete e delle reti di altre linee aeree, sia direttamente sia per intermediazione.
2. Le linee aeree designate di ciascuna Parte contraente saranno libere di effettuare l'effettivo trasferimento all'estero dei proventi in eccedenza rispetto alle spese in relazione alle vendite, ai carichi ed alla corrispondenza postale, compresi i relativi interessi bancari senza alcun indugio o limitazione.
3. Ciascuna Parte contraente assicurerà alle linee aeree designate dell'altra Parte contraente l'esecuzione dei trasferimenti in valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta giorni dalla data di applicazione. Ai suddetti trasferimenti sarà applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita.
4. I privilegi specificati nei summenzionati paragrafi saranno accordati solo su una base di rigorosa reciprocità. Se una delle Parti contraenti impone restrizioni o dilazioni sui trasferimenti delle linee aeree designate dell'altra Parte contraente, quest'ultima avrà diritto di sospendere l'esercizio, da parte delle linee aeree designate delle prima Parte contraente, dei diritti specificati ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.
5. Qualora il sistema di pagamento tra le Parti contraenti sia disciplinato da un accordo speciale, si applicherà il presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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