Accordo

Art. 11

Rappresentanza della compagnia aerea

In vigore dal 18 mar 1998
Rappresentanza della compagnia aerea 1. Ciascuna Parte contraente concederà alle compagnie aeree designate dell'altra parte contraente, su una base di reciprocità, il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico selezionato tra i cittadini dell'una o dell'altra o di entrambe le Parti contraenti nella misura necessaria ai fini delle esigenze delle linee aeree designate. 2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente sarà consentito con riserva dell'autorizzazione delle Autorità competenti. 3. Tutto il suddetto personale sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, nella misura in cui siano leggi, regolamenti e direttive amministrative applicabili in quel territorio. 4. Il numero di quel personale, istituito mediante accordo tra le compagnie aeree designate, sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità competenti delle sue Parti contraenti. 5. Ciascuna Parte contraente fornirà l'assistenza e le strutture necessarie a tali uffici e personale.
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