Accordo

Art. 8

In vigore dal 18 mar 1998
1. Ai fini dei seguenti paragrafi del presente articolo, il termine "tariffa" indica i prezzi che debbono essere pagati per il trasporto dei passeggeri e dei carichi e le condizioni in base alle quali tali prezzi si applicano, compresi i prezzi e le condizioni per servizi di agenzia e di altra natura ma ad esclusione della retribuzione e delle condizioni per il trasporto della corrispondenza postale. 2. Le tariffe che saranno applicate da una compagnia aerea di una Parte contraente per il trasporto nel territorio dell'altra Parte contraente o in provenienza da detta Parte, saranno stabilite a livelli ragionevoli tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti compreso il costo di gestione, profitti ragionevoli e le tariffe delle altre compagnie aeree. 3. Le tariffe di cui al paragrafo 2 del presente Articolo saranno, se possibile, oggetto di consultazioni tra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte contraente. 4. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno sessanta giorni prima della data prevista della loro introduzione. In casi speciali questo periodo può essere ridotto, previo accordo di dette Autorità. 5. La presente approvazione può essere concessa espressamente. Se nessuna delle autorità aeronautiche avrà espresso disapprovazione entro trenta giorni dalla data di presentazione, in conformità con il paragrafo 4 del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione di cui sopra sia ridotto, come previsto dal paragrafo 4, le Autorità aeronautiche possono concordare che il periodo entro il quale l'eventuale disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30 giorni). 6. Se una tariffa non può essere concordata conformemente con il paragrafo del presente Articolo o se, durante il periodo applicabile in conformità con il paragrafo 5 del presente Articolo, un'autorità aeronautica darà all'altra Autorità aeronautica notifica della sua disapprovazione di una tariffa concordata in conformità con le disposizione del paragrafo 3 del presente Articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, dopo consultazioni con le Autorità aeronautiche di qualunque altro Stato il cui parere ritengano utile, faranno ogni sforzo per stabilire la tariffa di comune accordo. 7. Se le Autorità aeronautiche non riescono a concordare nessuna tariffa loro presentata in base al paragrafo 4 del presente Articolo, o a determinare nessuna tariffa in base al paragrafo 6 del presente Articolo, la controversia sarà risolta in conformità con le disposizioni dell' del presente Accordo. 8. Una tariffa stabilita in conformità con le disposizioni del presente Articolo rimarrà in vigore fino a quando una nuova tariffa non sia stata stabilita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46#art-a-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo