Accordo

Art. 12

Sicurezza dell'aviazione

In vigore dal 18 mar 1998
Sicurezza dell'aviazione a) In conformità con i loro diritti ed i loro doveri in base al diritto internazionale, le Parti contraenti ribadiscono che il loro obbligo di proteggere nei loro reciproci rapporti la sicurezza dell'aviazione civile contro atti di interferenza illegale è parte integrante di questo Accordo. b) Le Parti contraenti si forniranno su richiesta tutta l'assistenza reciprocamente necessaria per impedire atti di cattura illegale di aerei civili e di altri atti illegali contro la sicurezza di tali aerei, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione aerea, ed ogni altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. c) Le Parti contraenti agiranno in conformità con le disposizioni della Convenzione sui reati ed alcuni altri atti commessi a bordo di aerei, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione della cattura illegale di aerei, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la soppressione di atti illegali contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e del Protocollo per la soppressione di atti illegali di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e complementare alla Convenzione per la Soppressione di Atti illegali contro la sicurezza dell'Aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971. d) Le Parti contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiranno in conformità con i criteri di sicurezza dell'aviazione, e, nella misura in cui le applicano, con le prassi raccomandate stabilite dall'Organizzazione per l'Aviazione civile Internazionale, e formulate in quanto Annesso alla Convenzione, ed esigeranno che gli esercenti di aerei registrati presso di loro, che hanno la loro principale sede di affari o residenza permanente nel loro territorio nonché i gestori di aeroporti nel loro territorio, agiscano in conformità con tali disposizioni di sicurezza dell'aviazione. Nel presente paragrafo il riferimento ai criteri di sicurezza dell'aviazione include qualunque differenza notificata dalla Parte contraente interessata. Ciascuna parte contraente fornirà in anticipo informazioni all'altra Parte contraente riguardo al suo intento di notificare qualunque differenza relativa a tali criteri. e) Ciascuna Parte contraente conviene che a tali esercenti di aerei possa essere richiesto di osservare le disposizioni di sicurezza dell'aviazione previste dall'altra Parte contraente per l'ingresso nel territorio di tale altra Parte contraente, la partenza da tale territorio o durante il soggiorno in detto territorio. Ciascuna Parte contraente adotterà ogni ragionevole misura nel suo territorio per proteggere gli aerei ed ispezionare passeggeri, equipaggi, articoli portatili, bagaglio, carichi e scorte, anteriormente e durante l'imbarco e le operazioni di carico. Ciascuna Parte contraente, inoltre, esaminerà favorevolmente, in vista di prendere provvedimenti, qualunque richiesta proveniente dall'altra Parte contraente, di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte ad una particolare minaccia. f) Quando avvenga un incidente, o una minaccia d'incidente di cattura illegale di un aereo, o altri atti illegali contro la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, degli aeroporti e di strutture di navigazione aerea, le Parti contraenti si assisteranno reciprocamente, facilitando le comunicazioni ed adottando altre misure appropriate volte a porre fine in materia rapida e sicura a tale incidente o minaccia di incidente. g) Quando una Parte contraente ha ragionevoli motivi di ritenere che vi è inosservanza dell'altra Parte contraente delle disposizioni di sicurezza aerea del presente Articolo, la prima Parte contraente può richiedere una consultazione immediata con l'altra Parte contraente. Se entro quindici (15 giorni) dalla data di ricezione di tale richiesta di consultazione non si riuscirà a raggiungere un accordo soddisfacente, ciò costituirà motivo per sospendere o limitare i diritti di entrambe le Parti contraenti in base al presente Accordo entro novanta giorni. Qualora ciò sia giustificato da un'emergenza che implica una minaccia immediata alla sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aereo, e qualora l'altra Parte contraente non abbia adeguatamente fatto fronte ai suoi obblighi secondo i paragrafi d) o e) del presente Articolo, una Parte contraente dovrà adottare immediati provvedimenti interinali per far fronte alla minaccia. Qualunque provvedimento preso in conformità con il presente paragrafo sarà interrotto quando l'altra Parte contraente osserverà le disposizioni del presente Articolo.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46#art-a-12

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